Art. 9.
(Oggetto sociale).

      1. Il Centro nazionale per la musica persegue la promozione e la diffusione della cultura musicale e cura il coordinamento delle diverse attività e iniziative nel settore della musica. Il Centro ha per oggetto sociale:

          a) l'attività di programmazione, a livello nazionale, dell'allocazione delle risorse da destinare alle attività musicali, sulla base delle indicazioni programmatiche delle regioni, ai sensi dell'articolo 2, comma 2, lettera a), e secondo le modalità indicate dall'articolo 6, nonché la conseguente attribuzione ai soggetti destinatari delle risorse del Fondo unico per lo spettacolo

 

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e del Fondo per la promozione della musica popolare contemporanea di cui all'articolo 21;

          b) il sostegno finanziario alle istituzioni musicali nazionali;

          c) la diffusione e lo sviluppo della musica nelle scuole e nelle università, in conformità al regolamento di cui all'articolo 3, comma 1, lettera b), sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero dei beni e delle attività culturali;

          d) la definizione e il coordinamento, unitamente al Centro nazionale per il teatro ove costituito, del sistema delle residenze multidisciplinari disciplinato dal capo V, sulla base delle proposte dei comuni e delle province di cui all'articolo 5, comma 1, lettera c), nonché dei piani regionali triennali di cui all'articolo 4, comma 1, lettera h);

          e) le attività di promozione indicate alle lettere c), d), e) e g) del comma 1 dell'articolo 3, sulla base di una convenzione stipulata con il Ministero dei beni e delle attività culturali ovvero con associazioni private a carattere nazionale;

          f) la diffusione della cultura musicale e l'equilibrata circolazione degli spettacoli sul territorio nazionale, anche tramite le federazioni e le associazioni corali e bandistiche e gli organismi costituiti dai soggetti dell'attività musicale di cui al capo IV, per la promozione, la programmazione e la gestione delle attività musicali, promossi o riconosciuti dalle regioni;

          g) il sostegno all'attività dei soggetti di cui al capo IV.

      2. Per l'attribuzione delle risorse indicate nel comma 1, lettere a) e b), del presente articolo, il Centro nazionale per la musica si avvale della commissione consultiva per la musica, prevista dall'articolo 1, comma 59, del decreto-legge 23 ottobre 1996, n.545, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1996, n.650, e del comitato per la musica popolare contemporanea di cui all'articolo 23 della presente legge. La composizione

 

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della commissione consultiva per la musica è ridefinita con regolamento del Ministro dei beni e delle attività culturali, ai sensi dell'articolo 17, comma 3, della legge 23 agosto 1988, n.400, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le regioni e le province autonome di Trento e di Bolzano e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti.
      3. All'attività del Centro nazionale per la musica si applicano le disposizioni in tema di accesso ai documenti di cui alla legge 7 agosto 1990, n.241, e successive modificazioni, in quanto compatibili.